SUE

SUE – Paesaggistica, Procedura di Compatibilità

OGGETTO: Procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio) e parere paesaggistico in sanatoria ex art. 32 L. 47/1985.

La Regione Molise, IV Dip. Gov. Terr., Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni, con nota 71380/2022 ha ribadito le procedure di cui all’oggetto.

In particolare, ai fini della presentazione dell’istanza (in bollo) di accertamento di compatibilità paesaggistica, risulta necessario, che il tecnico fiduciario si pronunci sulla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento oggetto di “sanatoria”,    con    riferimento    ai    contenuti    del    piano    paesaggistico    e    sulla    conformità alla normativa di tutela (rectius: comma 4 dell’art. 167 del richiamato “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), per la quale si rimanda al seguente link regionale

All’istanza presentata ai sensi dell’art. 167 del richiamato “Codice” devono essere allegati gli elaborati progettuali di “sanatoria”, firmati (con firma digitale) da un professionista abilitato, comprensivi della Relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 ovvero ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 in base alla tipologia delle opere da sanare, prestando particolare attenzione alla descrizione puntuale di tutti gli interventi oggetto della c.d. “sanatoria” nonché contenente, necessariamente, opportuna documentazione di Piano (stralci delle tavole) per la verifica di conformità dell’intervento ed accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo.
Gli interventi “abusivi” oggetto dell’istanza dovranno essere opportunamente relazionati e riscontrabili negli elaborati dello stato attuale (che emerge durante il sopralluogo e rappresentante nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo gli interventi) ovvero riscontrabili nell’elaborato di raffronto (sovrapposto), dove l’elaborato di progetto attestato dagli atti comunali – risultando debitamente sovrapposto allo stato attuale – descrive e distingue con adeguate e diverse colorazioni:

  1. lo stato legittimato e quindi quanto riportato nel progetto assentito con i titoli edilizi abilitativi rilasciati in tutta la storia costruttiva dell’edificio e depositato presso l’archivio comunale;
  2. le opere già eseguite (in assenza/difformità all’autorizzazione paesaggistica) per le quali si richiede l’accertamento di compatibilità sempre che non alterino la volumetria assentita degli edifici e non comportino aumenti di superficie utile.

Relativamente a questo ultimo punto nella relazione asseverata il tecnico fiduciario dovrà attestare che gli interventi non hanno comportato la realizzazione di nuove superfici utili e nuova volumetria, rispetto – per quanto qui rileva – alla volumetria assentita con il titolo edilizio, individuata – al pari di quella di “superficie utile” – con dati numerici, applicando in base ad un filone interpretativo condiviso, i criteri per la disciplina urbanistica secondo le diposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico vigente.

Tutta la documentazione, tecnica e relazionale necessaria per la definizione del provvedimento conclusivo ivi compresa la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 deve essere trasmessa unicamente dallo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune tramite PEC, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii. e accompagnata da apposita nota di trasmissione o messaggio PEC.

documentazione tecnica allegata non deve superare il limite massimo di 40-50MB.
In presenza di messaggi di dimensioni superiori ai 50MB è consentito la suddivisione dello stesso in più invii successivi avendo cura di riportare nell’oggetto il numero del messaggio ed il numero totale dei messaggi nella forma: 1 di 3, 2 di 3 etc.; ciò al fine di consentirne l’archiviazione/conservazione, nonché l’agevole invio automatico per via telematica verso la Soprintendenza, Autorità coinvolta nel procedimento.
Si ricorda che qualora la Soprintendenza adotti il vincolante parere positivo nell’ambito dei procedimento in specie, il trasgressore è tenuto al pagamento della somma di cui al comma 5 del predetto art. 167 del “Codice” da determinarsi previa perizia di stima asseverata; nella necessità di assolvere con carattere di efficacia ed efficienza agli adempimenti in materia dell’art. 167 ed in considerazione delle novità che sono state recentemente introdotte in materia urbanistico-edilizia (Superbonus, Sismabonus, Ecobonus), il trasgressore dovrà trasmettere – su richiesta d questo Servizio – apposita “proposta” di stima della sanzione, redatta sulla base della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 02/05/2012 e firmata da un professionista abilitato che abbia regolare iscrizione agli ordini professionali.
Valutata la congruità della “proposta” di stima da parte dell’Ufficio regionale preposto, il versamento dell’indennità risarcitoria è condizione per il rilascio del provvedimento di sanatoria, denominato “accertamento di compatibilità paesaggistica”.
In ragione dell’autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a quello edilizio in senso stretto, la citata indennità è applicata indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazione edilizio-urbanistica, qualora non si debba procedere al rigetto dell’stanza.
Preme rappresentare in ultimo che all’indennità di cui all’art. 167 comma 5 del “Codice” avendo la stessa funzione riparatoria ed essendo funzionale alla cura dell’interesse paesaggistico, non si applica la L. n. 689/1981 per le opere eseguite in assenza e/o in difformità dal titolo edilizio in ambiti in cui il vincolo di tutela paesaggistica (a cominciare dagli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497) è stato imposto successivamente alla data di realizzazione delle opere stesse.
Nel confermare al momento l’attuale procedura in essere per quanto concerne la regolarizzazione di un’opera abusiva o difforme – realizzata ante vincolo – “fuori dai casi di cui all’art. 167, co. 4”, si sottolinea che, al fine di valutare la riconducibilità dell’intervento stesso all’ipotesi di cui sopra, dovrà essere presentata a cura degli interessati adeguata documentazione unitamente ad asseverazione del tecnico incaricato atta ad attestare la realizzazione dell’opera antecedentemente all’impostazione del vincolo gravante nell’area di riferimento.

Ultimo aggiornamento

17 Gennaio 2023, 08:35