Eventuali riduzioni della tariffa

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

  1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.
  2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell’anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

 

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso

  1. La tariffa, per la parte variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
  2. a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 20 per cento;
  3. b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 20 per cento;
  4. d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 20 per cento;
  5. e) abitazioni utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell’INPS e di non essere proprietaria di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto: riduzione del 50 %
  6. f) abitazioni nel cui nucleo familiare è presente una persona convivente affetta da grave invalidità riconosciuta al 100% ed in possesso della relativa indennità di accompagnamento. I due suddetti requisiti devono essere posseduti contestualmente dallo stesso soggetto: riduzione 50%.

 

Riduzione della tassa sui rifiuti per i cittadini residenti all’estero (AIRE)

La tariffa, per la parte fissa e variabile, è ridotta per la seguente fattispecie:

Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66,66 per cento;

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

  1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, per la parte variabile, è ridotta del 20 per cento.
  2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le agevolazioni sono calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

 

Ultimo aggiornamento

3 Marzo 2023, 12:05